Art. 1 – Iscrizione all’Associazione
Coloro che intendono diventare Soci devono fare domanda indirizzandola alla Segreteria dell’Associazione.
La domanda degli aspiranti individuali deve essere sottoscritta anche da due Soci presentatori, con almeno due anni di iscrizione all’Associazione, che garantiscano per l’aspirante medesimo.
Gli Enti, le Associazioni e le Società devono corredare la domanda con copia del proprio Statuto, con l’elenco dei Membri degli organi sociali e con la delibera intesa ad ottenere l’iscrizione all’Associazione. La comunicazione all’aspirante di avvenuta ammissione o meno viene effettuata dall’associazione entro 30 giorni dalla data della delibera del Consiglio Direttivo e comunque non oltre 60 giorni dalla data di protocollo della domanda.
L’aspirante, la cui istanza è stata accolta, deve versare la quota sociale entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 2 – Quota sociale – Canone annuale – Contributi straordinari
Le quote sociali sono a carico di tutti i Soci per far fronte alle sole ordinarie spese generali di funzionamento.
Il canone annuale viene versato dai Soci usufruitori di posto d’ormeggio e riguarda le spese di gestione e di manutenzione dei pontili.
I contributi straordinari sono:
a) i versamenti effettuati dai Soci usufruitori di posto d’ormeggio, a copertura dei costi di realizzazione
dell’approdo turistico “A. De Benedetti”;
b) contributo per ripianare costi imprevisti, a carico delle categorie di Soci che le hanno generate;
c) contributi volontariamente versati da Enti, Associazioni, Società, persone fisiche anche Soci dell’Associazione per la promozione dell’attività dell’Associazione;
d) contributi volontariamente versati a copertura di spese straordinarie richieste dai pontili a carico dei Soci assegnatari.
L’Assemblea Ordinaria fissa annualmente la misura della quota sociale, che deve essere versata in unica soluzione entro il 31 Gennaio di ciascun anno. Il socio che alla data di convocazione dell’Assemblea generale di maggio risulta inadempiente, anche per l’anno precedente nel pagamento della quota associativa, viene invitato ad estinguere il suo debito con un versamento corrispondente alle due annualità maggiorato delle spese postali pena la cancellazione dalla posizione di socio.
Il Consiglio Direttivo delibera entro la data dell’Assemblea autunnale, l’ammontare del canone annuale, e del canone di locazione e lo porta all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo – nel caso in cui insorgessero urgenti imprevisti e improcrastinabili necessità di effettuare interventi in ordine alla sicurezza ed agibilità delle strutture ovvero per dare esecuzione a disposizione ricevute dalle Autorità competenti – può deliberare un contributo straordinario che i Soci usufruitori sono tenuti a versare nell’ammontare ed entro la data fissata dal Consiglio stesso. Il Consiglio è altresì tenuto a riunire in Assemblea nel più breve tempo possibile i Soci assegnatari sottoponendo alla ratifica le decisioni prese.
Art. 3 – Provvedimenti nei confronti dei Soci
Nel caso di violazione delle norme contenute nello Statuto, nel Regolamento e delle disposizioni adottate dagli organi sociali, i Soci trasgressori sono assoggettati alle sanzioni previste e consistenti, a seconda della gravità delle trasgressioni, nelle seguenti misure:
1. Formale richiamo scritto.
2. Sospensione fino al massimo di 1 anno.
3. Perdita della qualità di socio e d’ogni collegato diritto.
Art. 4 – Votazioni ed elezioni
Le disposizioni statutarie concernenti le elezioni e l’insediamento degli organi sociali, sono integrate come segue:
Elezione del Presidente
Il Socio che intende candidarsi, deve comunicarlo al Consiglio Direttivo prima della data fissata per l’Assemblea elettiva; la richiesta deve essere corredata da un breve curriculum del candidato.
Prima della scadenza del mandato la Camera di Commercio I.A.A. Della Spezia suggerirà una rosa di nominativi di soci candidati alla presidenza. Ciascuno dei nominativi dovrà essere accompagnato da breve curriculum.
I Soci votanti hanno il diritto di indicare un solo nominativo tra quelli designati. Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti.
Elezioni dei membri del Consiglio Direttivo
Il Socio che intende candidarsi, deve comunicarlo al Consiglio Direttivo prima della data fissata per l’Assemblea elettiva; la richiesta deve essere corredata da un breve curriculum del candidato. I Soci votanti hanno il diritto di indicare tanti nominativi quanto è il numero dei Membri del Consiglio Direttivo stabiliti dall’Assemblea. Sono eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti. Il Presidente uscente ha l’obbligo di provvedere alla formale consegna a quello entrante dei documenti sociali e delle somme disponibili entro sessanta giorni dalla data delle elezioni.
Art. 5 – Circoli e gruppi
L’Associazione potrà consentire che i Soci, usufruitori tutti dello stesso servizio, si raggruppino in circoli e nominino al loro interno un gruppo di lavoro composto da sei a dieci membri presieduto da un membro del Consiglio Direttivo dallo stesso nominato. Nel frattempo il Consiglio Direttivo favorirà ogni forma di volontariato fra i Soci.
Art. 6 – Norme per l’utilizzo dei pontili
Assegnazione dei posti barca e pagamento del contributo iniziale
L’Associazione è attualmente proprietaria di pontili galleggianti e gestisce i medesimi direttamente.
L’assegnazione dei posti di ormeggio e qualsiasi passaggio di imbarcazione da un posto ad un altro è di competenza esclusiva dell’Associazione. Per procedere a tali assegnazioni è predisposta una “lista di attesa”. Ove tra gli aventi diritto si individuino portatori di handicap che ostacolano l’utilizzo del posto di ormeggio, agli stessi verrà riconosciuta una priorità di scelta a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.
Alle liste di attesa si ricorrerà anche ove l’Assonautica Provinciale potesse disporre di posti di ormeggio di nuova realizzazione. Le liste aggiornate verranno rese disponibili presso gli uffici dell’Associazione.
L’avvenuta assegnazione del posto viene affissa alla bacheca dell’Associazione e comunicata al Socio con lettera raccomandata A/R con l’invito a versare il contributo iniziale dovuto ed il canone annuale nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi o frazione di mese mancanti al termine dell’anno in corso. Qualora il Socio non versi il contributo iniziale ed il canone annuale sopra specificato, entro il termine di quindici giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione, egli si intende rinunciatario e quindi il posto viene assegnato, con la stessa procedura, al Socio che segue nella lista. Il Socio rinunciatario passa in coda nella lista di attesa. All’atto dell’occupazione del posto il Socio deve presentare copia della documentazione attestante la proprietà dell’imbarcazione, nonché copia dei documenti prescritti per la navigabilità della medesima e copia della polizza assicurativa. Tale documentazione può essere sostituita da autocertificazione rilasciata sotto la responsabilità del proprietario. Al Socio usufruitore viene rilasciato documento attestante il diritto all’utilizzo del posto assegnato alle condizioni riportate nel documento stesso. Nessun Socio può ottenere l’assegnazione di più di un posto d’ormeggio.
Resta a cura dell’Associazione di facilitare l’uso del posto, al momento della sua assegnazione, facendo rimuovere ogni impedimento esistente.
Nell’assegnazione definitiva di posti di ormeggio che si rendano disponibili verrà data precedenza ai Soci già assegnatari che entro il 30 Gennaio dell’anno in corso abbiano fatto richiesta di variazione del posto assegnato.
Art. 7 – Termini di pagamento del canone annuale
L’utilizzazione del posto di ormeggio è a tempo indeterminato, subordinatamente però al rinnovo della concessione rilasciata dall’Autorità Portuale della Spezia. Il Socio che non risulta in regola con il pagamento del canone annuale a copertura delle spese di gestione alla data del 31.01 viene sollecitato, con lettera raccomandata A/R; entro venti giorni dal ricevimento della medesima, il Socio deve corrispondere, oltre alla quota, rimborso fisso di euro 36,00 per spese amministrative e postali; trascorsi ulteriori quaranta giorni senza che la posizione venga regolarizzata, l’inadempiente decade automaticamente da Socio assegnatario, ricevendone apposita comunicazione da parte dell’Associazione. Ogni spesa sostenuta dall’Associazione per il recupero del credito e per l’eventuale rimozione dell’imbarcazione dal posto di ormeggio è a carico del Socio inadempiente. Al Socio decaduto, verrà immediatamente corrisposto quanto da lui versato come contributo iniziale all’atto dell’assegnazione del posto di ormeggio, adeguato annualmente secondo l’indice ISTAT, diminuito dell’ammontare del debito del Socio nei confronti dell’Associazione e della altre spese sostenute.
Art. 8 – Diritti e doveri del Socio assegnatario
L’assegnazione del posto attribuisce al Socio soltanto il diritto di tenere la propria imbarcazione all’ormeggio ai pontili dell’Associazione ed ivi effettuare operazioni di ormeggio e disormeggio.
Il Socio ha l’obbligo di non ormeggiare imbarcazione diversa da quella per la quale gli è stato assegnato il posto né ormeggiarsi ad altri posti.
Il Socio assegnatario ha l’obbligo di mantenere l’imbarcazione in buone condizioni di efficienza e di navigabilità in modo da evitare danni ad altrui imbarcazioni e al pontile. Ove si rilevi che lo stato di efficienza e di navigabilità di una imbarcazione sia tale da determinare rischi per i beni di altri Soci e dell’Associazione, il Presidente invita il Socio interessato (con lettera raccomandata A/R) a eliminare le condizioni di rischio ovvero ad allontanare l’imbarcazione entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell’avviso. Trascorso
inutilmente tale termine il Presidente provvede a far rimuovere l’imbarcazione a spese del proprietario.
L’assegnatario è responsabile per eventuali danni arrecati dalla propria imbarcazione durante le manovre di ormeggio e disormeggio, di transito e di sosta nello specchio acqueo in concessione all’Associazione.
L’Associazione fornisce all’assegnatario esclusivamente il diritto di ormeggiare e sostare nel posto assegnato.
E’ esclusa la custodia dell’imbarcazione e del suo contenuto. L’imbarcazione non può lasciare l’ormeggio senza la presenza a bordo del Socio assegnatario o di un suo familiare, salvo deroghe approvate dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 – Assegnazione temporanea dei posti di ormeggio
Il Socio che non utilizza il posto assegnato per varie cause per periodi di oltre sette giorni consecutivi lo deve segnalare al Consiglio Direttivo che può utilizzarlo per l’ormeggio di imbarcazioni in transito. Il Socio che non utilizza il posto per l’anno in corso deve metterlo a disposizione dell’Associazione che lo assegna temporaneamente ad altro Socio che lo richieda. Il titolare di assegnazione temporanea deve corrispondere la quota del canone annuale nonché un diritto di spese amministrative e di gestione stabilito dal Consiglio Direttivo.
a) Il Socio titolare che rinuncia per l’anno di riferimento al posto assegnato dandone comunicazione entro il 30.01 con lettera A/R indirizzata alla segreteria dell’Associazione o sottoscrivendo l’apposito modulo è esentato dal pagamento della quota gestionale.
b) Chiunque intenda utilizzare un posto di ormeggio reso temporaneamente disponibile deve farne richiesta scritta all’Associazione entro il 28.02 secondo il modulo all’uopo predisposto: egli verrà incluso in un elenco cronologico che verrà stilato secondo i seguenti criteri di precedenza:
1) Soci in ordine di anzianità di iscrizione che non hanno ricevuto il posto l’anno precedente;
2) Soci in ordine di anzianità di iscrizione che abbiano avuto assegnazione l’anno precedente;
3) Non Soci residenti in ordine di presentazione della domanda;
4) Non Soci non residenti in ordine di presentazione della domanda
Il socio assegnatario che intende utilizzare, in assegnazione temporanea, un posto di metratura superiore al suo deve farne richiesta entro il 28 febbraio dell’anno in corso utilizzando l’apposito modulo.
Il socio verrà inserito in una graduatoria elaborata secondo i seguenti criteri di precedenza:
-
minor numero di assegnazioni ottenute a partire dall’anno 2010;
-
in caso di parità di numero di assegnazioni, prevarrà l’anzianità d iscrizione.
Art. 10 – Sostituzione dell’imbarcazione
Il Socio che intende acquistare o acquisire la disponibilità di una imbarcazione di dimensioni diverse da quella per la quale ha ottenuto il posto ormeggio, deve presentare richiesta di autorizzazione al Consiglio Direttivo, il quale verifica la compatibilità dell’ormeggio utilizzato dal Socio con le dimensioni e le caratteristiche della nuova imbarcazione. Nel caso in cui le caratteristiche della nuova imbarcazioni risultino compatibili con il posto già assegnato, il Consiglio Direttivo formula la propria autorizzazione con l’obbligo per il Socio di produrre tutta la documentazione di cui all’art. 6.
Art. 11 – Subentro nell’assegnazione del posto di ormeggio
Il Socio non può mettere a disposizione di terzi il proprio posto di ormeggio: colui il quale permette ad altro Socio di occupare il proprio posto può essere dichiarato escluso ed il posto viene assegnato all’avente diritto nell’elenco cronologico degli associati. Il Socio che intende rinunciare definitivamente al posto di ormeggio deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo che provvederà a restituire allo stesso una cifra pari al contributo iniziale versato dal Socio rivalutato per base all’indice ISTAT annuale meno quanto dallo stesso a qualsiasi titolo dovuto. Il Socio che cede direttamente il posto ormeggio ad altro Socio o a terzi viene dichiarato escluso dall’Associazione con delibera del Consiglio direttivo che avvia la procedura di sgombero del posto di ormeggio. I soci, gli Amministratori e i dipendenti degli Enti, Associazioni o Società, che siano Soci dell’Associazione, non diventano Soci di questa né maturano alcun diritto nei confronti della medesima.
Al socio Assegnatario può subentrare un erede legittimo sia per cause fra vivi che per atto di morte. In entrambi i casi il subentrante assumerà lo status di socio assegnatario.
In caso di subentro per atto di morte la richiesta dell’erede dovrà essere notificata all’Associazione entro 12 mesi dal decesso pena la perdita del diritto al posto e il subentrante verrà inserito con la data di iscrizione del precedente assegnatario.
In caso invece di assegnazione per atto tra vivi verrà attribuita all’assegnatario, qualora non sia già socio, una nuova data di iscrizione corrispondente alla sua iscrizione.
In presenza di più eredi legittimi solo uno di essi sarà iscritto quale socio assegnatario per espressa dichiarazione del socio cedente.
Il socio assegnatario può in ogni momento cedere la titolarità dell’ormeggio, previa approvazione del Consiglio direttivo, ad un proprio familiare fino al 2° grado di parentela o al coniuge.
L’uso dell’imbarcazione all’ormeggio è riservato esclusivamente al titolare del posto e/o familiare fino al II grado di parentela, previo rilascio di tessera familiare da parte della segreteria per l’apertura del cancello e l’accesso alla struttura nautica.
Art. 12 – Imbarcazioni in transito
I dipartisti in transito che intendono ormeggiarsi ai pontili dell’Associazione devono rivolgersi agli incaricati dall’Associazione di svolgere i servizi nautici: la richiesta viene accolta nei limiti della disponibilità dei posti all’uopo riservati. La richiesta di ormeggio deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall’Associazione e sottoscritto dal proprietario o dal conducente dell’imbarcazione, entrambi risultanti dai documenti di bordo. Il richiedente deve indicare il periodo di sosta previsto e deve impegnarsi a rispettare tutte le norme che regolano l’uso dei pontili.
Le imbarcazioni, nel periodo estivo, possono sostare ai pontili per non più di dieci giorni: eventuali proroghe saranno consentite dal Consiglio Direttivo. All’accoglimento della richiesta di ormeggio e a quella di proroga, il richiedente deve versare anticipatamente il canone di ormeggio per i giorni di sosta autorizzati. I dati relativi all’imbarcazione, così come quelli del proprietario e dell’equipaggio, il periodo di sosta concesso ed il corrispettivo corrisposto, devono essere annotati su apposito registro. L’Associazione fornisce al diportista in transito esclusivamente la prestazione della permanenza al pontile; altre prestazioni – quali energia elettrica e acqua – possono essere fornite, solo se disponibili e fattibili. Sono escluse altre prestazioni: in particolare è esclusa la guardiania all’imbarcazione. L’Associazione non risponde, pertanto, di eventuali danni che, per qualsiasi causa, dovesse subire la imbarcazione e il contenuto nonché per il furto e/o la manomissione della medesima e sulla medesima. Il richiedente è tenuto, sotto la propria responsabilità, a effettuare o a autorizzare eventuali spostamenti dell’imbarcazione ritenuti necessari per il buon andamento dell’attività dell’impianto. Non è consentito l’ormeggio e la sosta delle imbarcazioni di transito per l’esecuzione dei lavori:
interventi urgenti o di piccola entità possono essere autorizzati dal Consiglio Direttivo. Il responsabile dell’imbarcazione (proprietario o conducente) deve essere reperibile in qualsiasi momento. Alla scadenza della sosta il posto di ormeggio deve essere lasciato libero tempestivamente.
Art. 13 – Disciplina per l’uso dei pontili
L’ormeggio delle imbarcazioni ai pontili deve essere eseguito con due punti di ormeggio a poppa e due punti a prora; diversa sistemazione può essere, eccezionalmente e motivatamente, autorizzata dal Consiglio Direttivo o persona dallo stesso delegata. E’ vietato l’uso di ancore e cavi galleggianti. Le imbarcazioni devono essere munite di adeguati parabordi in numero sufficiente a scongiurare danni a quelle adiacenti;
non devono sopravanzare sul pontile con sovrastrutture sporgenti dall’imbarcazione. Non è consentito depositare anche temporaneamente e lasciare incustoditi sui pontili oggetti di qualsiasi genere, fatta eccezione per le manichette utilizzate per il lavaggio delle imbarcazioni che devono essere tenute ordinatamente avvolte pena la rimozione delle stesse. Gli utenti dei pontili devono usare l’energia elettrica e l’acqua in modo corretto e moderato; l’orario di erogazioni di tali servizi sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.
E’ vietato usare a bordo delle imbarcazioni strumenti di lavoro azionati con energia elettrica fornita dall’Associazione, senza l’autorizzazione di questa. L’utilizzatore dell’energia elettrica, ancorché autorizzato dal Consiglio Direttivo o persona dallo stesso delegata, è unico responsabile nei confronti dell’Associazione e di terzi anche se i cavi di alimentazione sono forniti dall’Associazione: pertanto è tenuto ad accertarsi – prima dell’uso – che questi siano in buono stato d’uso.
In caso di avaria compromettente la stabilità dell’imbarcazione o di affondamento della medesima per cause non dipendenti dalla struttura di proprietà dell’Associazione (pontili, catenaria, cime fisse di ormeggio), l’allontanamento o il recupero dell’imbarcazione sono a totale carico del proprietario e devono essere effettuati nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui le suddette operazioni non dovessero avviarsi o essere concluse nei termini fissati, l’Associazione si riserva di provvedere – per motivi di sicurezza – con spese a carico del proprietario dell’imbarcazione.
E’ fatto obbligo agli assegnatari di provvedere sollecitamente allo svuotamento della propria imbarcazione dall’acqua imbarcata a causa di pioggia o mareggiata. Non è consentito ai Soci di utilizzare la loro imbarcazione, per la quale hanno ottenuto l’assegnazione del posto, per attività a scopo di lucro all’interno dello specchio acqueo in concessione.
Art. 14 – Norme di comportamento
Tutti i Soci possono usare la struttura galleggiante posta alla radice dei pontili ed adibita ai servizi; essi dovranno mantenere un atteggiamento rispettoso degli altrui diritti, usare la normale diligenza e non arrecare intralcio all’utilizzo dei pontili. Tutti i Soci sono tenuti ad osservare le norme che disciplinano la navigazione, la sicurezza delle imbarcazioni e dei pontili nonché tutte le altre vigenti in materia. In particolare è vietato:
– la sosta e la manutenzione delle imbarcazioni sulla passeggiata Morin conformemente alle disposizioni emanate dalle Autorità competenti;
– transitare sui pontili con cicli, motocicli, etc.;
– depositare cicli, motocicli, casse, canne da pesca e oggetti vari sui pontili o sulla struttura adibita ai servizi;
– utilizzare apparecchi (esclusi RTF o VHF) producenti campi elettromagnetici o similari (radar, ecoscandagli, sonar, etc.);
– accendere fuochi sia sulle imbarcazioni che sui pontili;
– lordare e/o sporcare i pontili e lo specchio acqueo in concessione;
– pescare con qualsiasi attrezzo da bordo delle imbarcazioni e dai pontili fuori dagli spazi appositamente segnalati;
– travasare liquidi infiammabili sua sulle imbarcazioni che sui pontili;
– usare detergenti non biodegradabili al 100%;
– scaricare acque provenienti dall’uso dei WC o delle cucine di bordo, nonché dalla pulizia delle sentine;
– l’introduzione di animali anche se tenuti al guinzaglio e con museruola, fatto salvo il transito da e per le imbarcazioni;
– qualsiasi gioco che possa arrecare disturbo agli altri utilizzatori;
– fare il bagno o attività subacquea all’interno dello specchio acqueo in concessione all’Associazione;
– gettare in mare i rifiuti e l’immondizia di bordo.
Art. 14/Bis – Accesso al Porticciolo “De Benedetti”
A integrazione di quanto al primo capoverso dell’art. 14 del regolamento sociale si precisa che l’accesso alla struttura galleggiante è consentito a tutti i soci negli orari in cui la struttura è presidiata dalla ditta incaricata dall’associazione. L’accesso al porticciolo sarà inoltre possibile tramite una tessera magnetica, strettamente personale, che, se abilitata, consente l’apertura del cancello di ingresso.
La tessera verrà distribuita, in modo gratuito, a tutti i soci titolari di posto barca e in regola con i versamenti della quota associativa, gestionale ed eventuali penali per ritardati pagamenti.
Ogni socio titolare di posto barca potrà chiedere tessere familiari per il coniuge, i figli, i genitori ed i fratelli, al costo di € 20,00 cadauna. Per ottenere tali tessere il socio deve presentare domanda all’associazione in cui dichiara il cognome e nome del familiare e il grado di parentela, alla domanda devono essere allegate n. 2 fotografie del familiare e fotocopia di un documento di identità dello stesso.
Ai soci a cui viene assegnato un posto in temporanea verrà consegnata una sola tessera valida dalla data in cui viene portata l’imbarcazione sino al 31.12.
Per le barche in transito viene consegnata una sola tessere valida solo per i giorni del transito dietro versamento di una cauzione di € 25,00 che verrà rimborsata al momento della restituzione della tessera stessa.
Le tessere dei soci morosi e dei loro familiari verranno disabilitate; la riabilitazione delle tessere stesse avverrà solo dopo che il socio avrà dimostrato, presso la segreteria dell’associazione, l’avvenuta regolarizzazione dei pagamenti.
Le tessere sono strettamente personali per cui se la tessera di un socio o di un familiare è trovata in possesso di altra persona, sia la tessera del socio titolare che quelle di tutti i familiari verranno disabilitate.
La riabilitazione avverrà su richiesta del socio titolare del posto barca e previo richiamo scritto da parte del Consiglio direttivo.
Dopo il terzo richiamo il titolare di posto barca cui, per responsabilità diretta o indiretta, viene contestata l’infrazione perde la qualifica di socio con ogni derivante conseguenza.
Si autorizza l’utilizzo dei propri dati personali, da parte dell’Associazione, ai sensi della Legge 675/96 ai soli scopi per cui vengono forniti.
Art. 15 – Servizi di banchina
La struttura consente l’ormeggio di imbarcazioni secondo le seguenti classi:
– mt. 5 – mt. 6 – mt. 7,5 – mt. 9 – mt. 10 – mt 12 – mt 13 – mt. 14,5
A tutti gli effetti l’ingombro delle imbarcazioni deve intendersi “fuori tutto” con una tolleranza del 5%.
L’orario di funzionamento e di esercizio della struttura verrà definito a seconda delle necessità con delibera del Consiglio Direttivo.
Nell’orario così stabilito saranno funzionanti i servizi banchina. Con ordine di servizio il Consiglio Direttivo disciplinerà l’uso delle chiavi d’apertura del cancello. Per l’esercizio della struttura può essere incaricata persona fisica o Ditta specializzata ed i compiti ad essa demandati saranno specificati nel contratto di appalto e resi pubblici tramite affissione in banchina.
Art. 16 – Sgombero delle aree in concessione
In caso di riduzione o perdita dei posti di ormeggio per revoca totale o parziale della concessione, ovvero per ragioni di sicurezza degli impianti, i Soci assegnatari, colpiti dal provvedimento, devono rimuovere – a propria cura e spese – le proprie imbarcazioni a semplice richiesta scritta dal Consiglio Direttivo entro i termini da questi fissati.
Qualora il Socio non dia corso alla predetta richiesta, il Consiglio Direttivo provvederà allo sgombero coatto a spese dell’inadempiente. I Soci non più in possesso del posto di ormeggio non hanno diritto ad alcun indennizzo o rimborso da parte dell’Associazione. Le spese di sgombero e di ripristino dello specchio acqueo sono a carico dell’Associazione che chiamerà ove necessario tutti i Soci al versamento di un contributo straordinario.
Art. 17 – Responsabilità
L’Associazione è responsabile nei confronti dei Soci limitatamente alla idoneità degli impianti e dei servizi resi. Nessuna responsabilità viene assunta dall’Associazione per furti, manomissioni, danni provocati all’imbarcazione ed al loro contenuto durante le manovre e la sosta allo/i impianto/i gestito/i dalla medesima.
Art. 18 – Controversie tra Soci e Associazione
Qualora dovessero sorgere controversie tra Soci o tra Soci/o e Associazione in merito all’applicazione e/o all’interpretazione dello Statuto e del Regolamento, si ricorrerà al giudizio di un arbitro nominato dalla Camera Arbitrale della Spezia, il cui lodo sarà definitivo ed inappellabile.